Quando è dovuta l’imposta di bollo e come gestirla correttamente
L’articolo 13, n. 1, della tariffa allegata al DPR 642/1972 stabilisce l’obbligo di applicare l’imposta di bollo nella misura di €2,00 sulle fatture e documenti fiscali equivalenti che contengono importi non soggetti ad IVA.
Casi di esenzione
L’imposta di bollo non è dovuta nei seguenti casi:
- Quando la somma complessiva indicata in fattura non supera €77,47
- Nel caso di fattura con importi sia soggetti che non soggetti ad IVA, l’imposta non è dovuta se gli importi non soggetti ad IVA non superano €77,47 (come chiarito dalla Circolare Ministeriale 301333/1984 e dalla Risoluzione 98/2001)
Responsabilità e gestione contabile
Come confermato dall’Agenzia delle Entrate:
- Soggetto obbligato:
- L’imposta è primariamente a carico dell’emittente della fattura
- Il destinatario è obbligato in solido al pagamento
- Riaddebito al cliente:
- Se l’importo dell’imposta di bollo viene riaddebitato al cliente in fattura, tale importo diventa parte integrante del corrispettivo
- Come tale, concorre alla determinazione del reddito imponibile
- Precisazioni importanti (Interpello n. 911-894/2022):
- L’imposta di bollo non può mai essere considerata una “spesa anticipata” in nome e per conto del cliente
- Se addebitata al cliente, costituisce sempre una voce assimilata a compensi o ricavi
- Non può essere indicata come “spesa anticipata in nome e per conto del cliente” ai sensi dell’art. 15 DPR 633/72
Per ulteriori chiarimenti sulla corretta applicazione dell’imposta di bollo nelle vostre fatture, siamo a disposizione per fornire assistenza specifica in base alle caratteristiche della vostra attività.