La L. 124/2017 (art. 1 co. 125-129) prevede specifici obblighi di informativa per i soggetti che percepiscono erogazioni pubbliche. Di seguito le principali indicazioni operative per l’adempimento 2025.
Soggetti obbligati
- Enti non commerciali: associazioni ambientali, di consumatori, ONLUS, fondazioni e cooperative sociali
- Imprese: soggetti iscritti al Registro imprese, inclusi quelli che redigono il bilancio in forma abbreviata e i soggetti non tenuti alla redazione della Nota integrativa
Oggetto dell’obbligo
L’obbligo riguarda sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, effettivamente erogati da Pubbliche Amministrazioni nell’esercizio precedente (2024).
Importante: Sono esclusi i vantaggi ottenuti sulla base di regimi generali (es. agevolazioni fiscali disponibili a tutti) e il contributo del cinque per mille.
Modalità di pubblicazione
- Enti non commerciali: sui propri siti Internet entro il 30 giugno 2025 o nella Nota integrativa
- Imprese: nella Nota integrativa del bilancio relativo all’esercizio 2024
- Soggetti con bilancio abbreviato: a scelta, sui siti Internet entro il 30 giugno 2025 o nella Nota integrativa
- Soggetti senza Nota integrativa (imprenditori individuali, società di persone, micro imprese): sui propri siti Internet entro il 30 giugno 2025
Soglia e criterio di applicazione
L’obbligo si applica solo se l’importo totale delle erogazioni è pari o superiore a 10.000,00 euro. Per la rendicontazione va applicato il criterio di cassa.
Esenzioni
Sono esenti dall’obbligo gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA).
Sanzioni
L’inosservanza comporta una sanzione pari all’1% degli importi ricevuti (minimo 2.000,00 euro) e l’obbligo di adempiere alla pubblicazione. Dopo 90 giorni dalla contestazione senza adempimento, è prevista la restituzione integrale del beneficio.
Per ulteriori informazioni contattare lo studio RCG.