Aggiornamenti, chiarimenti e nuove disposizioni per la dichiarazione dei redditi
Lo Studio Commercialisti Associati desidera fornire una guida completa e aggiornata sulle detrazioni IRPEF relative alle spese sostenute per la frequenza di corsi universitari presso atenei non statali. In vista della prossima dichiarazione dei redditi per il periodo d’imposta 2024 (Modelli 730/2025 e REDDITI PF 2025), è fondamentale essere informati sui limiti di spesa detraibili, stabiliti dal decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca (DM 20.12.2024 n. 1924), e sulle ultime interpretazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate.
Quali spese universitarie sono detraibili?
Rientrano tra le spese detraibili, nella misura del 19%, le seguenti voci:
- Tasse di immatricolazione e iscrizione: Incluse quelle per studenti fuori corso e per la “ricognizione”.
- Soprattasse: Relative agli esami di profitto e alla sessione di laurea.
- Test di accesso: Spese sostenute per la partecipazione ai test di ammissione ai corsi di laurea.
- Tirocini Formativi Attivi (TFA): Frequenza dei TFA per la formazione iniziale dei docenti.
- Corsi di formazione: Frequenza di corsi universitari o accademici per il conseguimento dei CFU/CFA necessari per l’accesso al ruolo di docente.
- Imposta di bollo: L’imposta di bollo è inclusa nel limite di spesa individuato dal decreto ministeriale.
Come effettuare i pagamenti per beneficiare della detrazione?
La detrazione del 19% è riconosciuta esclusivamente per i pagamenti effettuati con modalità tracciabili, ovvero:
- Bonifico bancario o postale
- Carte di debito, credito e prepagate
- Assegni bancari e circolari
Non è possibile beneficiare della detrazione per pagamenti effettuati in contanti.
Limiti di reddito e riduzione della detrazione
La detrazione per spese universitarie è soggetta a limiti di reddito:
- Reddito fino a 120.000 euro: La detrazione spetta per l’intero importo.
- Reddito tra 120.000 e 240.000 euro: L’importo della detrazione diminuisce proporzionalmente.
- Reddito superiore a 240.000 euro: Non spetta alcuna detrazione.
Inoltre, solo per l’anno 2024, i contribuenti con un reddito complessivo superiore a 50.000 euro subiranno una riduzione di 260 euro sull’importo totale delle detrazioni spettanti, ad eccezione delle spese sanitarie. Questa riduzione si applica successivamente alla determinazione dell’ammontare della detrazione in base al reddito complessivo.
Casistiche particolari e chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti su diverse situazioni specifiche:
- Test di ammissione multipli: Se si sostengono più test in università non statali, si considera il limite di spesa più alto tra quelli previsti per i corsi a cui si è effettuato il test. Se non ci si iscrive ad alcun corso, si fa riferimento al limite più elevato tra quelli stabiliti per i corsi per i quali si è svolto il test.
- Cambio di facoltà o corso di studio: In caso di cambio di facoltà o corso di studio in corso d’anno, si applica il limite di spesa più elevato tra quelli previsti per le diverse aree geografiche o tematiche.
- Università telematiche: Per le università online, si fa riferimento all’area geografica in cui ha sede legale l’ateneo.
- Corsi all’estero: Si considera l’importo massimo stabilito per la frequenza di corsi nella zona geografica in cui il contribuente ha il domicilio fiscale.
- Corsi in regioni diverse dalla sede legale dell’università: Si fa riferimento all’area geografica in cui si svolge il corso.
- Frequenza di corsi statali e non statali: La detrazione per le spese sostenute presso le università statali può essere calcolata sull’intero importo, mentre le spese per le università non statali devono rientrare nei limiti previsti.
- Corsi di laurea e post-laurea: Se si sostengono spese sia per corsi di laurea che post-laurea, si fa riferimento al limite di spesa più elevato previsto in base all’area disciplinare e alla regione in cui ha sede l’ateneo.
- Corsi di laurea in teologia e scienze religiose: Sono detraibili nella misura stabilita per i corsi dell’area umanistico-sociale.
- Corsi di specializzazione in psicoterapia: La detrazione è ammessa se i corsi sono effettuati presso centri accreditati dal Ministero dell’Università e della Ricerca.
- Istituti tecnici superiori (ITS), conservatori e istituti musicali pareggiati, corsi statali di alta formazione artistica e musicale (AFAM): Le spese per la frequenza di questi istituti sono detraibili.
Spese rimborsate e familiari a carico
- Spese rimborsate: Non possono essere detratte le spese rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali. La detrazione spetta solo sulla parte di spesa non rimborsata.
- Familiari a carico: Le spese sono detraibili anche se sostenute nell’interesse dei familiari a carico.
Rimani aggiornato e richiedi una consulenza personalizzata
Gli importi detraibili sono aggiornati annualmente. Lo Studio RCG è a completa disposizione per fornire assistenza e chiarimenti personalizzati. Non esitate a contattarci per una consulenza specifica sulla vostra situazione!